Cass. civ. sez. I, 12.03.2004, n. 5090
Qualora vi sia accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la possibilità dell'addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione.
Cass. civ. sez. I, 25.03.2003
L’addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è causa diretta della crisi tra i coniugi
Cass. civ. sez. I, 16.01.2003, n. 559
In un procedimento di separazione, il Giudice anche se abbia riscontrato la condotta biasimevole di uno dei coniugi, non è esonerato dal valutare anche il comportamento dell’altro, essendo tenuto a valutare l’incidenza che tali atteggiamenti hanno avuto sulla crisi coniugale e sulla conseguente separazione.
Cass. civ. sez. I, 13.07.2001, n. 9515
Al coniuge che si sia allontanato dall’abitazione familiare e successivamente abbia iniziato una relazione extra coniugale non può essere addebitata la separazione poichè l’infedeltà non è considerata in tal caso motivo che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita in comune.
Cass. civ. sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162
Per l' addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (la corte di cassazione ha confermato la pronunzia della corte territoriale che aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge dall’abitazione familiare, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell'altro coniuge, abbia avuto incidenza sulla crisi matrimoniale).
Cass. civ. sez. I, 28 settembre 2001, n. 12130
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei
doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Cass. civ. sez. I, 11 agosto 2000, n. 10682
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cass. civ. sez. I, 12 gennaio 2000, n. 279
Ai fini dell' addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al
comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di
causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la
pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà
prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra).
Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472
L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ancorché sia rimasta allo stadio di mero tentativo (nella specie l'adulterio non si è concretizzato per mancanza di corrispondenza da parte del terzo).
Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1999, n. 2444
Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti
costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione; l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2000, n. 8106
La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi. In tale ottica, la richiesta di addebito non si pone come elemento fondante della pronuncia di separazione personale, che resta sempre e comunque giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale o dal grave pregiudizio per l'educazione della prole; circostanze, queste, da valutarsi, nell'ipotesi di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. (La S.C. ha così cassato la sentenza che aveva affermato che l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale, posto che tale statuizione presupporrebbe l'ipotizzabilità di due distinti tipi di separazione, con addebito e senza addebito).
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Sentenza n. 16912 del 11 novembre 2003
…... va rilevato, innanzitutto, che l’obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge separato non si fonda nella specie unicamente sul contestato miglioramento delle sue condizioni economiche e sul mero squilibrio venuto a verificarsi tra le rispettive situazioni delle parti, poiché il decreto impugnato ha evidenziato innanzitutto il peggioramento delle condizioni economiche della istante a seguito del sopraggiunto pensionamento, con la conseguente riduzione dello stipendio mensile nei limiti dell’assegno di pensione.
Va ricordato, inoltre, che, come già affermato nell’esame del motivo di ricorso che precede , la solidarietà tra
coniugi non viene meno con la separazione e non consente di escludere il diritto ad un assegno di mantenimento in favore del coniuge che, pur godendo di redditi sufficienti, non sia in grado di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In conclusione il ricorso non può trovare accogliemento e deve essere respinto. …........
Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giustificato motivo
Codice civile (1942) art. 2110 -Codice civile (1942) art. 2119 -LS 11 novembre 1983 n. 638 art. 5 L.
Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di prestare nel frattempo attività lavorativa (anche) in favore di un terzo, tuttavia tale comportamento - per il cui accertamento non si impone l'osservanza delle garanzie prescritte (art. 5, comma 14 della legge n. 638 del 1983) per i controlli sanitari – può assurgere a giustificato motivo di licenziamento, ove se ne possa motivatamente desumere la simulazione della malattia o l'inosservanza del divieto di concorrenza o l'attitudine a pregiudicare o, quanto meno, ritardare la guarigione e, conseguentemente, la ripresa della prestazione lavorativa, con violazione di una obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto.
Cassazione civile, sez. lav., 6 giugno 1990, n. 5407



