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Note Legali


 

Cass. civ. sez. I, 12.03.2004, n. 5090

Qualora vi sia accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la possibilità dell'addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione.

 

 

Cass. civ. sez. I, 25.03.2003

L’addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è causa diretta della crisi tra i coniugi

 

Cass. civ. sez. I, 16.01.2003, n. 559

In un procedimento di separazione, il Giudice anche se abbia riscontrato la condotta biasimevole di uno dei coniugi, non è esonerato dal valutare anche il comportamento dell’altro, essendo tenuto a valutare l’incidenza che tali atteggiamenti hanno avuto sulla crisi coniugale e sulla conseguente separazione.

 

Cass. civ. sez. I, 13.07.2001, n. 9515

Al coniuge che si sia allontanato dall’abitazione familiare e successivamente abbia iniziato una relazione extra coniugale non può essere addebitata la separazione poichè l’infedeltà non è considerata in tal caso motivo che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita in comune.

 

Cass. civ. sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162

Per l' addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (la corte di cassazione ha confermato la pronunzia della corte territoriale che aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge dall’abitazione familiare, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell'altro coniuge, abbia avuto incidenza sulla crisi matrimoniale).

 

Cass. civ. sez. I, 28 settembre 2001, n. 12130

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei

doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.

 

 

Cass. civ. sez. I, 11 agosto 2000, n. 10682

In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

 

Cass. civ. sez. I, 12 gennaio 2000, n. 279

Ai fini dell' addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al

comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di

causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la

pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà

prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra).

 

Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472

L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ancorché sia rimasta allo stadio di mero tentativo (nella specie l'adulterio non si è concretizzato per mancanza di corrispondenza da parte del terzo).

 

Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1999, n. 2444

Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti

costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione; l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.

 

Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2000, n. 8106

La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi. In tale ottica, la richiesta di addebito non si pone come elemento fondante della pronuncia di separazione personale, che resta sempre e comunque giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale o dal grave pregiudizio per l'educazione della prole; circostanze, queste, da valutarsi, nell'ipotesi di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. (La S.C. ha così cassato la sentenza che aveva affermato che l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale, posto che tale statuizione presupporrebbe l'ipotizzabilità di due distinti tipi di separazione, con addebito e senza addebito). 

 

  

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Sentenza n. 16912 del 11 novembre 2003

 

…... va rilevato, innanzitutto, che l’obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge separato non si fonda nella specie unicamente sul contestato miglioramento delle sue condizioni economiche e sul mero squilibrio venuto a verificarsi tra le rispettive situazioni delle parti, poiché il decreto impugnato ha evidenziato innanzitutto il peggioramento delle condizioni economiche della istante a seguito del sopraggiunto pensionamento, con la conseguente riduzione dello stipendio mensile nei limiti dell’assegno di pensione.

Va ricordato, inoltre, che, come già affermato nell’esame del motivo di ricorso che precede , la solidarietà tra

coniugi non viene meno con la separazione e non consente di escludere il diritto ad un assegno di mantenimento in favore del coniuge che, pur godendo di redditi sufficienti, non sia in grado di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In conclusione il ricorso non può trovare accogliemento e deve essere respinto. …........

 

 

 

Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giustificato motivo

Codice civile (1942) art. 2110 -Codice civile (1942) art. 2119 -LS 11 novembre 1983 n. 638 art. 5 L.

 

Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di prestare nel frattempo attività lavorativa (anche) in favore di un terzo, tuttavia tale comportamento - per il cui accertamento non si impone l'osservanza delle garanzie prescritte (art. 5, comma 14 della legge n. 638 del 1983) per i controlli sanitari – può assurgere a giustificato motivo di licenziamento, ove se ne possa motivatamente desumere la simulazione della malattia o l'inosservanza del divieto di concorrenza o l'attitudine a pregiudicare o, quanto meno, ritardare la guarigione e, conseguentemente, la ripresa della prestazione lavorativa, con violazione di una obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto.

Cassazione civile, sez. lav., 6 giugno 1990, n. 5407

 

 

Antitaccheggio

CIRCOLARE MINISTERIALE

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot: nr. 559/C.14426.10089.D Roma, 23 ottobre 1996

Oggetto: ART. 134 T.U.L.P.S.

REGIME GIURIDICO DEI SERVIZI DI ANTITACCHEGGIO

 

Come è noto questo Ministero, con la circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, recante direttive di ordine generale in materia di vigilanza privata, ha provveduto a fornire chiarimenti in merito al regime giuridico dei servizi di varia natura, comunemente designati con il termine «antitaccheggio», volti a salvaguardare i beni esposti alla pubblica fede all'interno di esercizi commerciali.

In particolare in quella occasione si è affermato che tali attività, sostanziandosi in una forma di sorveglianza sull'integrità dei beni, costituiscono una particolare modalità di espletamento della vigilanza privata e, pertanto, possono essere svolte soltanto da soggetti a ciò abilitati a mente dell'art. 134 del testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza.

Successivamente alla diramazione di tale circolare che ha innovato precedenti indirizzi formulati da questa amministrazione, la qualificazione giuridica del cosiddetto antitaccheggio e, conseguentemente, il cennato orientamento ministeriale è stato oggetto di numerose pronunce da parte delle giurisdizioni amministrative (di ciò si è data ampia notizia con le circolari n. 559/C.21218.10089.D.A.49(37) del 22 novembre 1994 e n. 559/C.6094.10089.D.A.49(37) del 26 aprile 1995) e penali, le quali si sono orientate, prevalentemente, in senso diverso da quello sopra descritto.

Questa circostanza, unitamente all'ordinanza numero 2003/96 datata 24 luglio 1996, con cui il TAR Lombardia, in sede cautelare, ha sospeso l'efficacia della circolare n. 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988, induce questo Ministero a riesaminare la questione al fine di stabilire, anche alla luce dei risultati ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza, quale sia il regime giuridico al quale vanno assoggettati i servizi in parola.

A tal fine giova preliminarmente osservare che i furti di beni esposti alla pubblica fede negli esercizi commerciali ed in particolare in quelli della grande distribuzione, rappresentano un aspetto di un fenomeno più ampio che nel linguaggio tecnico viene sovente definito con l'espressione «differenze inventariali».

Dalle notizie acquisite attraverso i rapporti fatti qui pervenire dalle SS.LL., dalle missive qui indirizzate, nel tempo, da operatori del settore e da studi comparsi sulla stampa quotidiana, si può evincere che le «differenze inventariali» dei prodotti sono dovute, in misura diversa, sia a comportamenti dolosi (è appunto il caso dei furti) sia a fatti meramente accidentali (è il caso della rottura delle confezioni con fuoriuscita delle merci in esse contenute).

L'attività mirante a ridurre questi fenomeni consiste in tre differenti categorie di servizi e cioè:

a) opera di consulenza mirante ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'esercizio

commerciale ed ad individuare le necessarie procedure di controllo;

b) opera di vigilanza sui beni;

c) raccolta di informazioni intorno alle cause di varia natura che determinano gli ammanchi di

merci.

Orbene, non sembra dubbio che i servizi sub a), attinendo esclusivamente alla ricerca del migliore assetto aziendale, non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie autorizzatorie contemplate dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza; a ben diverse considerazioni si deve, invece, giungere relativamente alle altre tipologie di servizi sopra indicati.

 

 

 

Tali attività rientrano, infatti, chiaramente nelle figure della vigilanza e dell'investigazione privata e, quindi, nel regime giuridico ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Pertanto, a parziale modifica di quanto affermato sul punto nella circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, si ritiene che l'antitaccheggio, a seconda delle concrete modalità con cui viene disimpegnato, possa essere espletato sia da istituti di investigazione sia da istituti di vigilanza privata.

In tal senso è, peraltro, possibile rinvenire diverse pronunce giurisprudenziali (si vedano in particolare le sentenze preture Milano 28 ottobre 1994 n. 6528 e TAR Puglia (Lecce), sezione I, 1° aprile 1995, n. 206). Ciò posto, occorre a questo punto chiarire quali operazioni di antitaccheggio possano essere disimpegnate dall'una o dall'altra categoria di soggetti abilitati ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

A tal proposito, si rappresenta che l'investigazione e la vigilanza hanno una propria distinta oggettività: la prima, infatti, consiste nella raccolta di elementi informativi intorno a fatti o circostanze verificatisi che rivestono interesse per il soggetto committente; la seconda, invece, consiste in una sorveglianza su uno o più beni volta a prevenire o a respingere, in situazioni di flagranza, eventuali aggressioni ed offese.

Tenendo presente questa distinzione, è possibile definire il rispettivo ambito di azione degli istituti di investigazione e di vigilanza.

Infatti gli istituti di investigazione potranno compiere servizi di antitaccheggio che consistano nella raccolta di informazioni e di indizi utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare dell'esercizio commerciale abbia riscontrato o sospetti si siano verificati, a segnalare I reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonché gli eventuali rimedi. Nello svolgimento di tali operazioni gli istituti di investigazione potranno utilizzare all'interno della struttura commerciale propri dipendenti anche privi di divisa i cui nominativi siano stati comunicati preventivamente al prefetto ai sensi dell'art. 259 del regio decreto n. 635 del 1940.

Diversamente gli istituti di vigilanza potranno compiere tutti gli atti che si risolvono in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volta a prevenire e scoraggiare possibili furti o atti di danneggiamento. Tale attività potrà essere disimpegnata da guardie giurate dipendenti dall'istituto di vigilanza che indossino la divisa regolarmente approvata ai sensi del combinato disposto degli articoli 230 e 254 del regio decreto n. 635 del 1940. I signori prefetti vorranno, pertanto esaminare le istanze loro rivolte, tendenti ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza a svolgere i servizi di antitaccheggio alla luce delle indicazioni sopradescritte specificando, nella licenza, a seconda dei casi, quali operazioni possano essere svolte. I signori questori vorranno, per parte loro, disporre accurati controlli affinché gli istituti di vigilanza e di investigazione non mettano in essere atti che travalichino i rispettivi limiti di azione, adottando eventualmente tutti i necessari provvedimenti.

Poiché l'utenza dei servizi di antitaccheggio è costituita, in via principale, da esercizi commerciali si pregano i signori prefetti di voler dare comunicazione della presente circolare alle locali camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura, affinché ne rendano edotte le categorie interessate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.